LA LEGGE SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA: UN COMMENTO EVANGELICO AL PRIMO ARTICOLO

All’inizio di dicembre 2003, il Senato ha votato il controverso disegno di legge sulla procreazione assistita (il n. 4048), già approvato dalla Camera nel 2002. Si tratta di un provvedimento atteso da lungo tempo e volto a dare un inquadramento giuridico ad un ambito molto delicato come quello della fecondazione artificiale e, più in generale, della genitorialità. Le votazioni stanno procedendo accompagnate da molte polemiche e le maggioranze che si stanno formando sono trasversali rispetto agli schieramenti politici. Vediamo i punti salienti dei primi articoli. 

I primi articoli stabiliscono il divieto all'inseminazione eterologa (art. 4), cioè il ricorso ad un aiuto esterno alla coppia (mediante donazione di spermatozoi ed ovociti e/o di una maternità surrogata) da parte di terzi. L'inseminazione che viene contemplata è quella omologa, cioè per le coppie coniugate e di fatto (non sposate), ma viene esclusa per aspiranti genitori 'single' e/o all'interno di unioni omosessuali. La legge sembra riconoscere che il soggetto sociale della procreazione assistita sia la coppia coniugata o comunque caratterizzata da una certa stabilità.  

Ciò risponde a un criterio etico importante a salvaguardia del nascituro, ma anche degli aspiranti genitori. Non ogni desiderio di genitorialità si traduce automaticamente in un diritto ad essere genitore e non ogni modalità per arrivare ad essere genitore si traduce automaticamente in un diritto ad esserlo. Il desiderio di genitorialità senza un'assunzione di responsabilità o per un appagamento meramente personale è da escludere in quanto concepisce il "diritto a un figlio" in termini troppo individualistici, troppo sbilanciati sulle prerogative del genitore e poco sensibile alle attese del nascituro. L'idea stessa di genitorialità presuppone infatti una responsabilità relazionale che sia portatrice di un vero progetto di vita. È nell'interesse del figlio venire al mondo all'interno di una famiglia al cui centro ci sia una coppia legata da un patto coniugale e che abbia figure paterne e materne certe. Inoltre, è nell’interesse dei genitori fare un figlio potendo contare sul sostegno coniugale che solo una relazione matrimoniale può dare. La difesa dell’inseminazione omologa non ha niente a che fare con una concezione normativa di “natura” come vorrebbe il pensiero cattolico, ma è un modo per tutelare gli interesse di tutti, compresi quelli del nascituro. 

Il fronte laico spinge per una fecondazione aperta a tutti i soggetti che la richiedono, senza vincoli di relazioni stabili e quindi mediante il ricorso all'inseminazione eterologa. L'impostazione laica tende ad assolutizzare l'autonomia dei soggetti, mentre un approccio evangelico tenta di mettere in relazione la responsabilità delle persone coinvolte a delle norme etiche di riferimento alla luce della situazione contingente che si deve affrontare. 

Un altro punto qualificante dei primi articoli (art. 1) dice che si può accedere alle tecniche di procreazione assistita solo se non si possono eliminare le cause che la impediscono (ad esempio: sterilità e infertilità). Anche questo è un punto importante. In altre parole, il ricorso alle tecniche di fecondazione non è automatico, né la prima cosa da fare, ma deve essere preceduto da ogni possibile intervento intermedio di natura terapeutica. Solo se si sono esauriti questi percorsi si potrà ricorrere alla fecondazione assistita privilegiando ciò che è meno invasivo e meno oneroso rispetto a ciò che è più complesso e più oneroso, sia in termini economici che di rischi per la donna. Anziché farsi prendere da una sorta di frenesia per la fecondazione, bisogna essere sicuri d'aver individuato le cause attraverso esami clinici e aver constatato l'impossibilità di porvi rimedio.  

Infine, l’art. 3 stabilisce un altro paletto significativo, quando impegna i servizi socio-sanitari ad informare le coppie sulle possibilità dell’adozione e dell’affidamento familiare. In altre parole, la procreazione assistita può avvenire nella consapevolezza di altri percorsi di genitorialità da esplorare. Per le coppie affette da sterilità, ma non solo, andrebbe considerata con più decisione la possibilità di adottare un bambino già nato, ma abbandonato e/o orfano, oppure di chiederne l’affidamento. L'adozione di minori in stato di abbandono è uno sbocco ricco, anche se impegnativo, per un desiderio di genitorialità e unisce in modo davvero 'fecondo' le aspirazioni della coppia e il bisogno di bambini privi di padre e di madre.  

Sin qui, l’impianto della legge appare sostanzialmente condivisibile in quanto cerca di tenere conto degli interessi di tutte le parti in causa e tenta di inquadrare eticamente la fecondazione, rispettando il contesto coniugale, facendo accedere alle tecniche di riproduzione in presenza di un accertato impedimento e aprendo ad altre forme di genitorialità. 

La legge si spinge più avanti quando dà disposizioni sul controverso tema della creazione e dell’uso degli embrioni per la sperimentazione e per la ricerca. Pur non definendo filosoficamente e moralmente lo statuto dell’embrione, è chiaro che il provvedimento sposa in toto la concezione cattolica dell’embrione come persona a tutti gli effetti e nella pienezza della sua identità umana. Più in particolare, l’art. 13 stabilisce che non si possano creare embrioni per la ricerca né si possa sperimentare su di essi. È ammessa solamente la creazione da uno a tre embrioni da impiantare in utero, cioè un numero strettamente necessario alla tecnica di fecondazione.  

Qui c’è una sorta di cortocircuito etico nella legislazione dello stato italiano in quanto questa legge (la 4048) vieta anche la soppressione dell’embrione che presenta malformazioni gravi, mentre un’altra legge dello stato (la 194 sull’aborto) permette la soppressione del feto entro il terzo mese di gravidanza, qualora sia portatore di gravi malformazioni. Ai genitori viene così impedito di interrompere lo sviluppo dell’embrione malforme in una fase iniziale che sarebbe meno problematica sul piano morale, ma non viene impedito di farlo quando l’embrione è già diventato feto e quindi molto più strutturato sul piano relazionale. Evidentemente, i razionali delle due leggi sono diversi: cattolico quello di questa legge, più laico quello della 194. In ogni caso, il parlamento avrebbe dovuto tenere conto dei principi della legislazione già vigente per coordinare questo provvedimento a quelli già in esistenza e non introducendo divieti perentori che un’altra legge sconfessa, aprendo quindi la possibilità della soppressione in una fase più avanzata e delicata. 

Anche il divieto assoluto di ricerca sugli embrioni rappresenta una rigida strettoia non difendibile al di fuori di una concezione ‘sacralista’ dell’embrione e, per molti aspetti, facilmente aggirabile dai centri di ricerca. Questi ultimi, consorziandosi con istituzioni di altri paesi europei in cui la ricerca è ammessa, potranno svolgere la sperimentazione su embrioni che in Italia è impedita. In più, i finanziatori si dirigeranno verso i paesi con legislazioni più permissive. Insomma, la ricerca scientifica ha già altri canali che questa legge si illude di fermare, ma che in effetti lascia privi di regolamenti praticabili.

Un altro problema a cui la legge non dà risposta è la sorte dei 30 mila embrioni congelati di cui non si sa che fare, a patto che siano ancora vivi. Sembra che nessuno osi farsi carico del problema. In questo senso, il mondo cattolico non può continuare a rimandare la questione in quanto cozza con il suo quadro metafisico relativo allo statuto dell'embrione. Il divieto tassativo alla soppressione degli embrioni espone l’ipocrisia di chi non vuole assumersi la responsabilità della decisione, salvo sperare che gli embrioni congelati si sopprimano da sé e tolgano il disturbo da soli.

Insomma, anche nel caso di questa legge delicata, l’'etica evangelica si sente attrezzata ad affrontare anche i casi più spinosi, senza pretese d'infallibilità ma con la convinzione che una voce evangelica possa contribuire in modo significativo al dibattito in corso.

 

Leonardo De Chirico

Centro studi di etica e bioetica – Padova

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